Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno della frode assicurativa e, in particolare, quello dei sinistri falsi, ha assunto, negli ultimi tempi, rilevanza non solo nei confronti delle compagnie assicurative, ma per tutta la società civile.
L'esistenza di denunce presentate alle assicurazioni e concernenti sinistri del tutto inesistenti, operazioni fraudolente tese ad ottenere ingiuste maggiorazioni dell'entità dei danni da risarcire, nonché altre ipotesi di comportamenti dolosi rappresentano ormai una realtà quotidiana dalla quale gli operatori del settore non possono più prescindere.
La riforma approvata dal Parlamento con la legge 12 dicembre 2002, n. 273, contenente, tra le altre, le nuove regole concernenti la liquidazione del danno da responsabilità civile auto (RCA) da parte delle compagnie di assicurazione, affronta lo spinoso problema delle truffe compiute ai danni delle assicurazioni.
Da una sommaria lettura del testo della legge citata, si rileva come il legislatore abbia voluto dare risalto alla querela di parte per il reato di truffa ed a misure contro il fraudolento danneggiamento dei beni assicurati compiuto attraverso la precostituzione o falsificazione di elementi di prova.
L'articolo 642 del codice penale, come modificato dall'articolo 24 della citata legge n. 273 del 2002, ha introdotto il reato di attività fraudolenta in assicurazioni, prevedendo la punibilità con la reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di un'assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora o occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione.